Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato per le persone fisiche con partita IVA (imprese, arti e professioni) che nell'anno precedente hanno incassato al massimo 85.000 euro e non rientrano in nessuna causa di esclusione. Il reddito si calcola applicando una percentuale ai ricavi e su quel reddito si paga un'unica imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni di una nuova attività. In fattura non si addebita l'IVA. Soglie e importi vengono ritoccati dalle leggi di bilancio: controlla sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, perché cambia ogni anno.
Chi può accedere al regime forfettario
È un regime «naturale»: se hai i requisiti lo applichi senza opzioni né comunicazioni preventive. Secondo la scheda dell'Agenzia delle Entrate (aggiornata a luglio 2026) i requisiti si verificano sull'anno precedente e devono esserci tutti insieme:
- Ricavi o compensi fino a 85.000 euro, ragguagliati ad anno. Con più attività e codici ATECO diversi si sommano.
- Spese per il personale fino a 20.000 euro lordi: lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori.
Chi inizia un'attività presume di avere i requisiti e lo indica nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12, oppure Comunicazione Unica per le imprese). Come spiega la pagina sulle modalità di accesso al regime, non è un'opzione ma un dato anagrafico: dimenticarlo non ti toglie il regime, però è punibile con una sanzione da 250 a 2.000 euro. I requisiti si attestano poi nella dichiarazione dei redditi. I passaggi per aprire sono nella guida per aprire la partita IVA.
Cause di esclusione: chi non può usarlo
La legge 190/2014 (art. 1, commi 54-89) elenca i casi in cui il regime non si applica. Ne basta uno per restare fuori:
- applichi regimi speciali ai fini IVA o regimi forfetari di determinazione del reddito;
- non sei residente in Italia, salvo chi risiede in uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo con adeguato scambio di informazioni e produce in Italia almeno il 75% del reddito complessivo;
- effettui, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- mentre eserciti l'attività partecipi a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, oppure controlli direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che svolgono attività riconducibili alla tua;
- lavori prevalentemente per datori di lavoro con cui hai un rapporto in corso o lo hai avuto nei due anni precedenti (o per soggetti a loro riconducibili), salvo chi inizia una nuova attività dopo la pratica obbligatoria per esercitare l'arte o la professione;
- nell'anno precedente hai percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati oltre 30.000 euro (per il 2025 e il 2026 il limite è 35.000 euro); la verifica non conta se il rapporto di lavoro è cessato, alle condizioni indicate dall'Agenzia.
Per le partecipazioni conta il tempismo: le istruzioni del Modello Redditi chiariscono che la causa va rimossa prima dell'anno in cui vuoi applicare il regime (esempio dell'Agenzia: chi cede le quote di una s.n.c. entro fine anno può applicarlo dall'anno dopo), mentre per le s.r.l. si verifica nell'anno di applicazione. I numeri delle soglie sono approfonditi nella guida ai limiti di ricavi.
Come si calcola l'imposta: coefficiente, 15% e 5%
Nel forfettario non deduci i costi reali. Il calcolo segue quattro passaggi:
- sommi i ricavi o compensi incassati nell'anno (vale il principio di cassa);
- moltiplichi per il coefficiente di redditività del tuo codice ATECO: ottieni il reddito forfettario lordo;
- sottrai i contributi previdenziali obbligatori versati nell'anno: ottieni il reddito imponibile;
- applichi l'imposta sostitutiva del 15% (5% se ricorrono le condizioni per i nuovi avviati). Sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP.
I coefficienti per gruppo di attività, come riportati nelle istruzioni del Modello Redditi PF 2026, sono questi:
| Gruppo di attività (codici ATECO 2007) | Coefficiente |
|---|---|
| Industrie alimentari e delle bevande (10-11) | 40% |
| Commercio all'ingrosso e al dettaglio (45; 46.2-46.9; 47.1-47.7; 47.9) | 40% |
| Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (47.81) | 40% |
| Commercio ambulante di altri prodotti (47.82-47.89) | 54% |
| Costruzioni e attività immobiliari (41-42-43; 68) | 86% |
| Intermediari del commercio (46.1) | 62% |
| Servizi di alloggio e di ristorazione (55-56) | 40% |
| Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi (64-65-66; 69-75; 85; 86-87-88) | 78% |
| Altre attività economiche (le restanti divisioni elencate nella tabella dell'Agenzia) | 67% |
I coefficienti si riferiscono ai codici ATECO 2007. Anche dopo l'arrivo di ATECO 2025 si continuano a usare, fino all'approvazione di nuovi coefficienti (D.Lgs. 81/2025, art. 1): come trovare il tuo codice è spiegato nella guida al codice ATECO.
L'aliquota del 5% vale per il periodo d'imposta di inizio attività e per i quattro successivi, se: non hai esercitato attività artistica, professionale o d'impresa nei tre anni precedenti; la nuova attività non è una mera prosecuzione di un lavoro svolto come dipendente o autonomo (salvo la pratica obbligatoria); se prosegui l'attività di un altro soggetto, i suoi ricavi dell'anno precedente non superano la soglia di accesso. Contributi INPS ed esempio con cifre di fantasia sono nella guida a quanto si paga.
Fattura senza IVA, ma elettronica: gli obblighi
Il forfettario ha molte semplificazioni, non zero obblighi. Nel lavoro di tutti i giorni cambia questo:
- IVA: non addebiti l'IVA ai clienti e non detrai quella sugli acquisti; non fai liquidazioni né dichiarazione IVA annuale e non registri fatture e corrispettivi. Restano la numerazione e la conservazione delle fatture di acquisto e, se compri con inversione contabile, l'integrazione della fattura e il versamento dell'IVA entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre.
- Fattura elettronica: dal 1° gennaio 2024 vale per tutti i forfettari (circolare 32/E del 2023). Alcune pagine di sintesi più datate parlano ancora di esonero, ma non è più così. Nella guida dell'Agenzia di dicembre 2025 trovi i campi da compilare: regime fiscale forfettario, aliquota 0% e la dicitura «Operazione effettuata in regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni». I professionisti aggiungono la dicitura sulla non applicazione della ritenuta (art. 1, comma 67).
- Bollo: sulle fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro si applica l'imposta di bollo di 2 euro, da indicare in fattura (guida dell'Agenzia sul bollo, gennaio 2024).
- Ritenuta d'acconto: i tuoi compensi non la subiscono, se consegni al cliente una dichiarazione che il reddito è soggetto a imposta sostitutiva; tu non applichi ritenute, tranne quelle sul lavoro dipendente e assimilato.
- Contabilità: niente registri e scritture contabili, ma conservi i documenti emessi e ricevuti. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale non si applicano.
- Dichiarazione dei redditi: compili il quadro LM del Modello Redditi persone fisiche, dove indichi codice ATECO, coefficiente, ricavi e contributi.
Quando si esce dal regime
- Se viene meno un requisito (per esempio superi 85.000 euro o le spese per il personale), il regime cessa dall'anno successivo.
- Se i ricavi o compensi incassati nell'anno superano 100.000 euro, esci subito, nello stesso anno, e l'IVA è dovuta dalle operazioni che fanno superare il tetto.
- Puoi scegliere il regime ordinario: l'opzione vale almeno tre anni e si comunica con la prima dichiarazione IVA successiva alla scelta.
Che cosa succede passo per passo oltre le soglie è spiegato nella guida ai limiti di ricavi.
Dal 2027 le regole passano al nuovo Testo unico
Per il 2026 vale ancora la legge 190/2014. Dal 1° gennaio 2027 la disciplina confluisce nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, artt. 232-243; l'art. 377 ne fissa l'applicazione dal 1° gennaio 2027). Il testo riporta i requisiti e le soglie di oggi: 85.000 euro, 20.000 euro, cessazione oltre 100.000 euro, aliquote del 15% e del 5%. Resta la regola di sempre: una legge di bilancio può cambiare i numeri, quindi a fine anno controlla le novità sul sito ufficiale.
Checklist: il forfettario fa per te?
- L'anno scorso ho incassato meno di 85.000 euro (somma di tutte le attività) e speso meno di 20.000 euro in personale.
- Non partecipo a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari e non controllo s.r.l. con attività simili alla mia.
- I redditi da lavoro dipendente dell'anno scorso restano entro il limite (30.000 euro; 35.000 euro per il 2025 e il 2026) oppure il rapporto è cessato.
- Non lavoro prevalentemente per il mio datore di lavoro attuale o dei due anni precedenti.
- Ho scelto il codice ATECO giusto e conosco il coefficiente del mio gruppo.
- So emettere fattura elettronica e conservo i documenti.
- Se i miei costi reali sono molto più alti della quota che il coefficiente considera costi (60% con coefficiente 40%, per esempio), ho confrontato il regime ordinario con un professionista.
Fonti: Agenzia delle Entrate (scheda sul regime forfetario aggiornata al 21 luglio 2026, circolare 32/E del 5 dicembre 2023, istruzioni Modello Redditi PF 2026, guida alla fattura elettronica di dicembre 2025); legge 190/2014 e D.Lgs. 117/2026 su Normattiva. Controllato a ottobre 2026.
Domande frequenti
Chi può usare il regime forfettario?
Le persone fisiche con partita IVA che nell'anno precedente hanno incassato al massimo 85.000 euro, hanno speso al massimo 20.000 euro in personale e non rientrano in nessuna causa di esclusione, come partecipazioni in società di persone o redditi da lavoro dipendente oltre il limite.
Nel regime forfettario si paga l'IVA?
In fattura non addebiti l'IVA e non detrai quella sugli acquisti, e non fai liquidazioni né dichiarazione IVA annuale. Restano alcuni obblighi, per esempio sugli acquisti con inversione contabile, dove l'IVA va versata entro il 16 del secondo mese successivo al trimestre.
I forfettari devono emettere fattura elettronica?
Sì: dal 1° gennaio 2024 l'obbligo vale per tutti i forfettari, come chiarito dalla circolare 32/E dell'Agenzia delle Entrate. In fattura va indicato il regime forfettario con il riferimento alla legge 190/2014.
Il regime forfettario ha una scadenza?
No: non c'è un limite di tempo, si resta finché ci sono i requisiti. Ha una durata solo l'aliquota ridotta del 5%, riservata al periodo d'imposta di inizio attività e ai quattro successivi, se ricorrono le condizioni.
Fonti: Agenzia delle Entrate: Regime forfetario, che cos'è (aggiornata al 21 luglio 2026) · Agenzia delle Entrate: Modalità di accesso al regime forfetario · Agenzia delle Entrate: Regime forfetario, semplificazioni e adempimenti · Normattiva: legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1 (commi 54-89) · Agenzia delle Entrate: circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023 sul regime forfetario · Agenzia delle Entrate: Istruzioni Redditi Persone fisiche 2026, fascicolo 3 (quadro LM) · Agenzia delle Entrate: La fattura elettronica e i servizi gratuiti, guida di dicembre 2025 · Agenzia delle Entrate: Guida al bollo sulle fatture elettroniche (gennaio 2024) · Normattiva: D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117, Testo unico delle imposte sui redditi (artt. 232-243 e 377) · Normattiva: D.Lgs. 12 giugno 2025, n. 81, art. 1 (coefficienti per i forfettari)



