Uscire dal regime forfettario significa passare alle regole ordinarie: fatture con IVA, detrazione dell'IVA sugli acquisti, registri, liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale, e un reddito calcolato sui costi reali invece che con il coefficiente. Succede se superi i limiti, se perdi un requisito o se scegli tu di uscire. Le soglie e i casi di esclusione sono già spiegati nella guida ai limiti di ricavi: qui trovi cosa cambia dopo e come prepararti. Regole e soglie si aggiornano: controlla sul sito dell'Agenzia delle Entrate, perché cambia ogni anno.
Tre strade per uscire, con tempi diversi
| Come succede | Da quando | Cosa fare subito |
|---|---|---|
| Superi la soglia più bassa | Dall'anno successivo, con il regime ordinario (circolare 32/E, par. 2.1) | Da gennaio fattura con IVA e istituisci i registri |
| Superi la soglia più alta | Dal momento stesso del superamento (par. 2.1) | Integra la fattura che ha fatto sforare con l'IVA, tramite nota di variazione in aumento (par. 3.1.1) |
| Perdi un altro requisito | Dall'anno successivo, secondo il comma 71 | Verifica la causa nella guida ai limiti e prepara il passaggio |
| Scegli di uscire | Con l'opzione, valida almeno tre anni (comma 70) | Comunicala con la prima dichiarazione annuale successiva |
Per la soglia più alta il comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 5 dicembre 2023 sintetizza così: si entra nel regime ordinario dal momento dell'incasso che ha comportato la fuoriuscita, con integrazione della relativa fattura. Il comma 70 dell'art. 1, commi 54-89, legge 190/2014, nel testo pubblicato dall'Agenzia, dice che l'opzione per le regole ordinarie vale almeno un triennio e si comunica con la prima dichiarazione annuale; il comma 71 fa cessare il regime dall'anno successivo quando viene meno una condizione. Nella circolare 32/E l'opzione si perfeziona anche con il comportamento concludente (par. 1.4).
Cosa cambia con l'IVA
È il cambiamento più visibile. Nel forfettario non addebiti IVA e non la detrai; dopo l'uscita fatturi con IVA e la detrai sugli acquisti dell'attività, con questi obblighi indicati dalla circolare 32/E (par. 3.1.1):
- Registri IVA previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del DPR 633/1972;
- Liquidazioni periodiche e dichiarazione annuale: la frequenza dipende dai volumi e dall'opzione, verifica le regole sul sito dell'Agenzia;
- Fattura elettronica con IVA: lo strumento è lo stesso della guida alla fattura elettronica, ma cambiano aliquota e natura;
- Rettifica della detrazione sui beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati e sui beni ammortizzabili, se non sono passati quattro anni dalla loro entrata in funzione (par. 2.2): si espone nella dichiarazione IVA dell'anno del superamento (par. 3.1.2); per l'uscita dall'anno dopo, nella dichiarazione del primo anno ordinario (par. 2.2).
Un esempio con numeri inventati e un'aliquota ipotetica del 22% (verifica quella del tuo bene o servizio). Oggi incassi 100 euro da un cliente privato senza IVA. Se dopo l'uscita non cambi il prezzo, i 100 euro includono l'IVA: la parte tua scende a 81,97 euro (100 diviso 1,22) e 18,03 euro vanno versati come IVA. Per continuare a incassare 100 euro devi fatturare 122 euro. Un cliente con partita IVA spesso può detrarre l'imposta, quindi per lui il prezzo conta meno: guarda il tuo mix di clienti prima di decidere se ritoccare i listini.
Imposte sul reddito, costi e registri
Per l'anno in cui esci per superamento dei 100.000 euro, la circolare (par. 3.2) dice che si applicano le regole ordinarie di determinazione del reddito per tutto il periodo d'imposta, e che il costo dei beni si considera al netto dell'IVA inizialmente non detratta; tieni quindi fatture e ricevute di tutto l'anno. Nel forfettario l'imposta sostitutiva prende il posto di IRPEF e addizionali (vedi la guida a imposte e contributi): nel regime ordinario il reddito rientra nell'IRPEF, con aliquote per scaglioni che fissa la legge e che sono cambiate di recente. Controlla le aliquote dell'anno sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
Esempio con cifre inventate: ricavi 90.000 euro e costi reali documentati 50.000 euro. Con un coefficiente del 40% (il valore del gruppo commercio indicato nella guida al regime) il reddito forfettario lordo sarebbe 36.000 euro; nel regime ordinario il reddito sarebbe 90.000 meno 50.000, cioè 40.000 euro. Il confronto vero è sulle imposte, perché cambiano aliquote e addizionali: serve una simulazione con il commercialista. Quando i costi reali sono alti, il regime ordinario può convenire anche prima di sforare i limiti.
Per le imprese, se i ricavi restano sotto le soglie delle imprese minori, il regime naturale è la contabilità semplificata: secondo la circolare 11/E del 2017 (par. 2, 3 e 6) il reddito si determina in gran parte per cassa, con ricavi e spese rilevati al momento dell'incasso o del pagamento, e le annotazioni possono stare nei registri IVA o in registri degli incassi e dei pagamenti. Le soglie di ricavi per servizi e per altre attività vanno verificate, perché la legge le aggiorna. I professionisti hanno regole proprie: chiedi al commercialista come tenere i registri.
Un'ultima voce è la previdenza: una volta usciti dal regime agevolato, la riduzione del 35% dei contributi INPS per artigiani e commercianti non si riottiene, anche se poi si rientra nei requisiti. I dettagli sono nella guida ai limiti di ricavi.
Come prepararti prima di uscire
- Controlla gli incassi ogni mese, con il metodo della guida ai limiti. Risultato atteso: sai a che punto sei prima di ogni grosso pagamento.
- Chiedi una simulazione al commercialista in autunno: regime ordinario contro forfettario con i tuoi costi reali. Risultato atteso: un confronto sulle imposte, non solo sul reddito.
- Scegli un programma di fatturazione che gestisca IVA, registri e liquidazioni. Risultato atteso: fatture con aliquota e natura corrette dal primo giorno.
- Rivedi i prezzi per i clienti privati con la regola dell'esempio sopra. Risultato atteso: sai quanto resta a te dopo l'IVA.
- Raccogli le fatture di acquisto di magazzino e beni ammortizzabili. Risultato atteso: base pronta per la rettifica della detrazione.
- Metti da parte la liquidità per l'IVA: l'IVA incassata dai clienti non è tua. Risultato atteso: nessuna sorpresa alla prima liquidazione.
Si può tornare al forfettario?
In molti casi sì. La circolare 32/E (par. 4.2) fa l'esempio di chi ha superato 100.000 euro nel 2023 e non supera 85.000 euro nel 2024: può, se ricorrono gli altri presupposti, rientrare nel regime dal 2025. Chi ha scelto invece di uscire con l'opzione resta vincolato per almeno tre anni (comma 70). Altri dettagli sul rientro sono nella guida ai limiti.
Tre domande da portare al commercialista
- Quale regime di contabilità mi spetta dopo l'uscita e quali registri devo tenere dal primo giorno?
- Conviene uscire prima dei limiti, in base ai miei costi reali e ai miei clienti?
- Come si calcola nel mio caso la rettifica della detrazione IVA e dove va indicata?
Fonti: Agenzia delle Entrate (comunicato e circolare 32/E del 5 dicembre 2023, circolare 11/E del 13 aprile 2017, testo dei commi 54-89 della legge 190/2014). Gli esempi usano cifre inventate. Controllato a ottobre 2026.
Domande frequenti
Cosa succede quando esco dal regime forfettario?
Si applica il regime ordinario: fatture con IVA, detrazione dell'IVA sugli acquisti, registri, liquidazioni periodiche, dichiarazione annuale e reddito calcolato con le regole ordinarie (circolare 32/E dell'Agenzia delle Entrate).
Dopo il forfettario passo alla contabilità semplificata?
Per le imprese sotto le soglie delle imprese minori il regime naturale è la contabilità semplificata, con reddito in gran parte per cassa. Le soglie vanno verificate sul sito dell'Agenzia e i professionisti hanno regole proprie.
Si può scegliere di uscire dal forfettario?
Sì, con l'opzione per le regole ordinarie, che vale almeno tre anni e si comunica con la prima dichiarazione annuale (legge 190/2014, art. 1, comma 70).
Posso rientrare nel regime forfettario dopo averlo lasciato?
In molti casi sì, se in un anno ricavi e compensi tornano entro la soglia e ricorrono gli altri requisiti (circolare 32/E, par. 4.2). Con l'opzione c'è un vincolo di almeno tre anni.
Fonti: Agenzia delle Entrate: comunicato stampa sulla circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023 (nuovo regime forfettario) · Agenzia delle Entrate: circolare n. 32/E del 5 dicembre 2023 sul regime forfetario (testo integrale, copia pubblicata da Diritto Bancario) · Agenzia delle Entrate: legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 54-89 (testo pubblicato dall'Agenzia) · Agenzia delle Entrate: circolare n. 11/E del 13 aprile 2017 sul regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata (copia pubblicata da Diritto Bancario)



